Articolo 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 140.(Dichiarazione di notevole interesse pubblico
e relative misure di conoscenza)1..
((2.La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non e' suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3.La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a)eb)dell'articolo 136, comma 1, e' notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4.Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ))5.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 )).
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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