Articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 16. Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione1.Avverso (( il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o )) la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2.La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
3.Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4.Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5.Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Entrata in vigore il 27 aprile 2006
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