Articolo 50 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 50. Distacco di beni culturali1.E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli (( ed altri elementi decorativi di edifici )), esposti o non alla pubblica vista.
2.E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Entrata in vigore il 27 aprile 2006
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