Articolo 46 del codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 46. Procedimento per la tutela indiretta1.Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica 1' avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2.La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3.Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
4.La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5.Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo )).
Entrata in vigore il 9 aprile 2008
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