Articolo 56 del codice dei beni culturali e del paesaggio
Art. 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione1.E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a)l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b)l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, (( ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
((2.L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a)nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b)nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3.La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)eb)del medesimo articolo.
4.Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. ))((4-bis.Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter.Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater.L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies.La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies.Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies.Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).))
a)l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b)l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, (( ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
((2.L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
a)nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b)nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
3.La richiesta di autorizzazione e' corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)eb)del medesimo articolo.
4.Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. ))((4-bis.Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi.
4-ter.Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
4-quater.L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5.
4-quinquies.La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
4-sexies.Non e' soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
4-septies.Rimane ferma l'inalienabilita' disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter).))