Articolo 605 del codice di procedura penale

Art. 605. Sentenza1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2.Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
3.Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione e non e' stato proposto ricorso per cassazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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