Articolo 16 del codice di procedura penale

Art. 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione1.La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato piu' grave e, in caso di pari gravita', al giudice competente per il primo reato.
2.Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a)se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto e' derivata la morte di una persona, e' competente il giudice del luogo in cui si e' verificato l'evento.
3.I delitti si considerano piu' gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di parita' dei massimi, la pena piu' elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parita' delle pene detentive.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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