Articolo 292 del codice di procedura penale

Art. 292. Ordinanza del giudice1.Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2.L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
a)le generalita' dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b)la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c)l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d)la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;
e)la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis.L' ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell' ufficio e, se possibile, l' indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato.
2-ter.L'ordinanza e' nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonche' all'articolo 327-bis.
((2-quater.Quando e' necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.))((253))3.L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

---------------AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2018
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