Articolo 629 del codice di procedura penale

Art. 629. Condanne soggette a revisione1.E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna ((o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, )) o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
Entrata in vigore il 25 giugno 2003
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