Articolo 340 del codice di procedura penale

Art. 340. Remissione della querela1.La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.
2.La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3.Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.
((4.Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto))
Entrata in vigore il 28 giugno 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi