Articolo 226 del codice di procedura penale
Art. 226. Conferimento dell'incarico1.Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".
2.Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
2.Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.