Articolo 546 del codice di procedura penale

Art. 546. Requisiti della sentenza1.La sentenza contiene:
a)l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata;
b)le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private;
c)l'imputazione;
d)l'indicazione delle conclusioni delle parti;
e)la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione e' fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilita' e alla determinazione della pena, secondo le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilita' civile derivante dal reato;
4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processualif)il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
g)la data e la sottoscrizione del giudice.
2.La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo' sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente piu' anziano del collegio; se non puo' sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
3.Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.
Entrata in vigore il 19 luglio 2017
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