Articolo 4 del codice di procedura penale
Art. 4. Regole per la determinazione della competenza1.Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
5. TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-06-06, n. 202300534Provvedimento:Leggi di più...- art. 103 D.P.R. 3/1957·
- art. 3 L. 241/1990·
- art. 55-bis D.Lgs. 165/2001·
- art. 653 c.p.p.·
- art. 9 D.P.R. 737/1981·
- autonomia dell'apprezzamento disciplinare·
- carenza motivazionale·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento disciplinare·
- prescrizione del reato·
- principio di legittimo affidamento·
- sanzione disciplinare·
- sospensione dal servizio·
- tempestività dell'azione disciplinare·
- valutazione della condotta penalmente rilevante·
- violazione di legge