Articolo 164 del codice di procedura penale

Art. 164.((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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