Articolo 216 del codice di procedura penale

Art. 216. Altre ricognizioni1.Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze5

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi