Articolo 216 del codice di procedura penale
Art. 216. Altre ricognizioni1.Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma