Articolo 11 del codice di procedura penale

Art. 11.
(( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati).
1.I procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2.Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso e' venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
3.I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1((98))------------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n. 390 (in G.U. 1a s.s. 06/11/1991, n. 44) , ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art.11, terzo comma." ------------------AGGIORNAMENTO (98)
La L. 2 dicembre 1998, n. 420 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "l'articolo 11 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."
Entrata in vigore il 7 dicembre 1998

Sentenze306

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