Articolo 719 del codice di procedura penale

Art. 719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari1.Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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