Articolo 383 del codice di procedura penale
Art. 383. Facolta' di arresto da parte dei privati1.Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2.La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
2.La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.