Articolo 266 bis del codice di procedura penale

Art. 266-bis.
(( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).
1.Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonche' a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e' consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra piu' sistemi
Entrata in vigore il 30 dicembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi