Articolo 116 del codice di procedura penale

Art. 116. Copie, estratti e certificati1.Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2.Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3.Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.
((3-bis.Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia))
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001
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