Articolo 337 del codice di procedura penale

Art. 337. Formalita' della querela1.La dichiarazione di querela e' proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorita' alle quali puo' essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, puo' essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2.Quando la dichiarazione di querela e' proposta oralmente, il verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
3.La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4.L'autorita' che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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