Articolo 79 del codice di procedura penale

Art. 79. Termine per la costituzione di parte civile1.La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
2.Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza.
3.Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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