Articolo 219 del codice di procedura penale
Art. 219. Modalita' dell'esperimento giudiziale1.L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procedera' alle operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2.Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3.Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4.Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2.Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3.Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4.Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.
Sentenze • 5
1. CGUE, n. C-209/22, Sentenza della Corte, Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale – Direttiva 2013/48/UE – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che non contempla la qualità di indagato – Fase istruttoria del procedimento penale – Misura coercitiva di perquisizione personale e di confisca – Autorizzazione a posteriori da parte del giudice competente – Assenza di sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento di prove – Articoli 47 et 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Esercizio effettivo dei diritti della difesa da parte degli indagati e degli imputati in occasione del sindacato giurisdizionale sulle misure di ottenimento delle prove, 07/09/2023Provvedimento:Leggi di più...