Articolo 219 del codice di procedura penale

Art. 219. Modalita' dell'esperimento giudiziale1.L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procedera' alle operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2.Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3.Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4.Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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