Articolo 89 del codice di procedura penale

Art. 89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria1.La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2.Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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