Articolo 537 del codice di procedura penale
Art. 537. Pronuncia sulla falsita' di documenti1.La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, e' dichiarata nel dispositivo.
2.Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se e' il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3.La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
2.Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se e' il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
3.La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
4.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.
2. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-04-21, n. 202301327Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 537 c.p.p.·
- compensazione delle spese di lite·
- esclusione da procedura di valutazione di progetti·
- ordinanza cautelare·
- principio di buona amministrazione·
- querela di falso·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- tutela dei dati personali
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-12, n. 202306809Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 482 c.p.·
- art. 537 c.p.p.·
- autonomia del procedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- commissione istruttoria·
- compensazione delle spese·
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- principio di legalità nell'azione amministrativa·
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- registri didattici·
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- verbalizzazione esami·
- verifica delle firme
4. CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300040Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- concorso pubblico·
- condanna alle spese processuali·
- condanna penale per falsità dichiarazioni·
- giudicato penale e giudizio amministrativo·
- incompatibilità dei membri della commissione esaminatrice·
- sostituzione di un componente della commissione·
- valutazione delle prove concorsuali·
- violazione delle garanzie di anonimato e trasparenza
5. CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-16, n. 202300039Provvedimento:Leggi di più...- ammissione al concorso·
- art. 295 c.p.c.·
- art. 51 c.p.c. e cause di incompatibilità·
- art. 537 c.p.p. e dichiarazione di falsità dei documenti·
- astensione e ricusazione del giudice·
- concorso pubblico·
- condanna alle spese di lite·
- condanna penale per falsità dichiarazioni·
- garanzia di anonimato e trasparenza·
- giudicato penale e amministrativo·
- incompatibilità dei membri della commissione esaminatrice·
- onere della prova·
- sostituzione di un componente della commissione·
- stabilità degli atti amministrativi·
- valutazione delle prove concorsuali·
- violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487/1994