Articolo 233 del codice di procedura penale

Art. 233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia1.Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici.
Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121. ((1-bis.Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127))((1-ter.L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone))2.Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3.Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001
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