Articolo 704 del codice di procedura penale

Art. 704. Procedimento davanti alla corte di appello1.Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva ((e, ove necessario, nomina un interprete)). Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
2.La corte decide con sentenza in camera di consiglio ((, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,)) sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari ((, sentiti)) il pubblico ministero, il difensore e, ((se comparsi)), la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.
((3.Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente))4.Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
CAP005 CAP006tfe
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi