Articolo 165 del codice di procedura penale

Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso1.Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
2.Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3.L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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