Articolo 99 del codice di procedura penale

Art. 99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato1.Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2.L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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