Articolo 169 del codice di procedura penale

Art. 169. Notificazioni all'imputato all'estero1.Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui e' stato commesso nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2.Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilita' ((emesso a norma dell'articolo 159)).
3.L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4.Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5.Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.
Entrata in vigore il 16 gennaio 1991
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