Articolo 266 del codice di procedura penale

Art. 266. Limiti di ammissibilita'1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a)delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b)delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c)delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d)delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e)delitti di contrabbando;
f)reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.
2.Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti , che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa. (253) ((260))2-bis.L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. (253) ((260))---------------AGGIORNAMENTO (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. --------------AGGIORNAMENTO (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".
Entrata in vigore il 25 luglio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi