Articolo 80 del codice di procedura penale

Art. 80. Richiesta di esclusione della parte civile1.Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2.Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento.
3.Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta e' proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
4.Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5.L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza
preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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