Articolo 578 bis del codice di procedura penale
Art. 578-bis.(Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)1.Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge ((o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale)), il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.