Articolo 326 del codice di procedura penale
Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-14, n. 202302557Provvedimento:Leggi di più...- art. 161 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- art. 221 legge 22 giugno 1988·
- art. 326 c.p.p.·
- art. 55 c.p.p.·
- art. 56 e 57 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3·
- art. 70, comma 12, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165·
- Consiglio di Stato·
- contratto collettivo nazionale di lavoro·
- funzioni di polizia giudiziaria·
- indennità giudiziaria·
- mansioni amministrative·
- non spettanza dell'indennità·
- polizia giudiziaria