Articolo 326 del codice di procedura penale

Art. 326. Finalita' delle indagini preliminari1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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