Articolo 680 del codice di procedura penale

Art. 680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza1.Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
2.Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
3.Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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