Articolo 183 del codice di procedura penale
Art. 183. Sanatorie generali delle nullita'1.Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate:
a)se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b)se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.
a)se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;
b)se la parte si e' avvalsa della facolta' al cui esercizio l'atto omesso o nullo e' preordinato.