Articolo 519 del codice di procedura penale

Art. 519. Diritti delle parti1.Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa.
2.Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507. (36) ((60))3.Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
-------------AGGIORNAMENTO (36)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 3 giugno 1992, n. 241 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992, n. 24) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui , nei casi previsti dall' art. 516 del codice di procedura penale, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall' imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e dell' inciso , "a norma dell'art. 507" . -------------AGGIORNAMENTO (60)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-20 febbraio 1995, n. 50 (G.U. 1a s.s. 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui, in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove."
Entrata in vigore il 1 marzo 1995
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