Articolo 650 del codice di procedura penale

Art. 650. Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali1.Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2.Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze92

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