Articolo 650 del codice di procedura penale
Art. 650. Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali1.Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2.Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
2.Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-18, n. 202305121Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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