Articolo 579 del codice di procedura penale

Art. 579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza1.Contro le sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
2.L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza e' proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
3.L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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