Articolo 335 bis del codice di procedura penale

Art. 335-bis.(( (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). ))((1.La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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