Articolo 234 bis del codice di procedura penale

Art. 234-bis.(( (Acquisizione di documenti e dati informatici). ))((1.E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare))
Entrata in vigore il 1 aprile 2015
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