Articolo 231 del codice di procedura penale

Art. 231. Sostituzione del perito1.Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2.Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3.Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4.Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
5.Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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