Articolo 591 del codice di procedura penale

Art. 591. Inammissibilita' dell'impugnazione1.L'impugnazione e' inammissibile:
a)quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;
b)quando il provvedimento non e' impugnabile;
c)quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;
d)quando vi e' rinuncia all'impugnazione.
2.Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3.L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore.
4.L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

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