Articolo 50 del codice di procedura penale

Art. 50. Azione penale1.Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
2.Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio.
3.L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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