Articolo 120 del codice di procedura penale
Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento1.Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a)i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
b)le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
a)i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
b)le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-06, n. 202106676Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione implicita·
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- art. 214-bis codice della strada·
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- art. 8 d.P.R. 571/1982·
- carenza di interesse·
- circolare ministeriale·
- eccesso di potere·
- fermo amministrativo·
- interesse legittimo·
- legittimità costituzionale·
- misure cautelari·
- sequestro amministrativo·
- sicurezza pubblica·
- tutela dei diritti dei proprietari dei veicoli·
- violazione di legge