Articolo 120 del codice di procedura penale

Art. 120. Testimoni ad atti del procedimento1.Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:
a)i minori degli anni quattordici e le persone palesemente
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si presume sino a prova contraria;
b)le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze18

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi