Articolo 191 del codice di procedura penale

Art. 191. Prove illegittimamente acquisite1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2.L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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