Articolo 214 del codice di procedura penale

Art. 214. Svolgimento della ricognizione1.Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il piu' possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove e' possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2.Se vi e' fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3.Nel verbale e' fatta menzione, a pena di nullita', delle modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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