Articolo 306 del codice di procedura penale

Art. 306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure1.Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme del presente titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
2.Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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